STATUTO DEL PATRONATO A.C.L.I.
APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 24/1/2002 E RATIFICATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE IL 26.1.2002 E REGOLAMETO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO DEL PATRONATO ACLI APPROVATO DAL COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE DEL 10.7.2003
Articolo 1
Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI).
Il Patronato ACLI, in coerenza con gli indirizzi e le finalità statutarie delle A.C.L.I., promuove i diritti, tutela e assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nell'ambito di quanto previsto dalle leggi.
In attuazione dei principi di solidarietà e sussidiarietà che sono alla base della vita associativa delle A.C.L.I., il Patronato ACLI svolge le proprie attività attraverso autonome strutture, articolate a livello regionale e provinciale, costituite dai rispettivi livelli territoriali dell’Associazione promotrice.
Al Patronato ACLI, con il consenso della Direzione Nazionale delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani, possono aderire altri Enti e Associazioni che, con proprio contributo finanziario, intendano concorrere alle attività sociali o ritengano di avvalersi dei servizi del Patronato ACLI.
Il Patronato ACLI ha Sede legale in Roma ed opera sul territorio nazionale, dell’Unione Europea ed all'estero.
Articolo 2
Il Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori e dei cittadini è costituito quale persona giuridica di diritto privato e svolge, senza finalità di lucro, un servizio di pubblica utilità.
Il Patronato ACLI:
j. tutela ed assiste i lavoratori ed i cittadini, italiani e stranieri, per il pieno rispetto dei propri diritti in ordine a quanto previsto dalle norme in materia di: previdenza; assistenza sociale e sanitaria; lavoro; mercato del lavoro e disoccupazione; risparmio previdenziale; diritto di famiglia e delle successioni; dei minori e delle persone anziane; pari opportunità e fisco;
k. promuove attività di tutela civica e di prevenzione, servizi di accoglienza, di assistenza e di integrazione nei confronti di lavoratori e cittadini, italiani e stranieri, in particolare stato di bisogno; a tal fine interviene sugli organismi pubblici e privati preposti all'assistenza e alla sicurezza sociale;
l. diffonde tra i lavoratori, i datori di lavoro ed i cittadini, italiani e stranieri, la conoscenza della legislazione sociale e del lavoro, delle norme in materia di prevenzione dei rischi per la salute fisica e psichica anche nei luoghi di lavoro, promuovendo forme di collaborazione per la loro corretta applicazione;
m. promuove l'interesse dei lavoratori e dei cittadini, italiani e stranieri, sui problemi della previdenza, della sicurezza sociale e delle varie forme di risparmio, anche attraverso lo svolgimento di attività di ricerca, indagini, studi, convegni, seminari, incontri, pubblicazioni;
n. opera per la tutela della salute quale fondamentale diritto della persona e interesse della collettività;
o. svolge, anche in collaborazione e con il sostegno di altri organismi ed istituzioni, pubbliche e private, azione educativa e consultiva nel campo della tutela sociale, della promozione dei diritti del lavoro, nonché attività di orientamento, preparazione e aggiornamento professionale;
p. assiste i lavoratori e i cittadini, italiani e stranieri, nello sviluppo di rapporti, risoluzione di controversie ed espletamento di pratiche con le pubbliche amministrazioni e con le istituzioni pubbliche e private, al fine di conseguire i benefici contemplati dagli ordinamenti amministrativi;
q. tutela i lavoratori e i cittadini italiani all'estero, nell'ambito della normativa italiana ed internazionale ed in conformità alle disposizioni che regolano l'attività di patrocinio nel campo dell'emigrazione;
r. realizza ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi che sono demandati dalla Associazione promotrice o dalle sue articolazioni, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da altre istituzioni pubbliche e private, anche avvalendosi delle strutture o dell'opera di organismi all'uopo costituiti nell'ambito delle finalità delle A.C.L.I..
Articolo 3
Nell’ambito delle finalità di cui al precedente articolo due, il Patronato ACLI svolge le funzioni e le attività previste dalla Legge 30 marzo 2001, n.152 e successive modificazioni.
Il Patronato ACLI svolge inoltre le attività istituzionali dell’Associazione promotrice ad esso demandate ai sensi della predetta legge.
L'assistenza del Patronato ACLI nei riguardi dei lavoratori e dei cittadini è gratuita per tutte le pratiche necessarie al conseguimento di prestazioni regolate dal finanziamento pubblico dei Patronati, salve le eccezioni previste dalla legge.
Articolo 4
Il Patronato ACLI rappresenta il lavoratore e il cittadino, italiano o straniero, che gli abbia rilasciato mandato, avanti agli organi amministrativi e conciliativi e assicura, con le modalità previste nel successivo comma, la tutela giurisdizionale per il conseguimento dei diritti e delle prestazioni indicati agli articoli due e tre.
La tutela in sede giurisdizionale viene assicurata nel rispetto delle disposizioni delle Legge 30 marzo 2001 n.152, mediante apposite convenzioni con avvocati, nelle quali sono stabiliti i limiti e le modalità di partecipazione dell’assistito alle spese relative al patrocinio e all’assistenza in giudizio, anche in deroga alle vigenti tariffe professionali.
Il Patronato ACLI svolge la propria attività nei confronti di chiunque ne faccia richiesta indipendentemente dall’adesione dell’interessato all’Associazione promotrice.